Avvocato Roma Andrea Giugni
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La mediazione civile e commerciale (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) consiste – in estrema sintesi – nell’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia. Se, in generale, chiunque sia parte di una controversia civile (vertente su diritti disponibili) può liberamente provare a risolve la lite tramite tale strumento, per alcune specifiche controversie l’utilizzo della mediazione è imposto dalla legge: si tratta delle controversie vertenti nelle materie originariamente elencate dall’art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, ed oggi, in seguito alla riforma del 2013 (d.l. n. 69 del 2013, conv., con mod., in l. n. 98 del 2013), elencate dal comma 1-bis del medesimo art. 5. In tali ipotesi si parla di mediazione c.d. obbligatoria.  La natura obbligatoria della mediazione – prevista, come detto, esplicitamente dalla citata norma di legge (motivo per cui si parla anche di mediazione obbligatoria ex lege) – discende dalla circostanza che nelle controversie in questione il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della successiva (ed eventuale) domanda giudiziale (motivo per cui si parla anche di mediazione obbligatoria ante causam). In estrema sintesi, ciò significa che, in caso di controversia vertente in una delle materie in questione, per poter ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, occorre prima svolgere il procedimento di mediazione.


Controversie assoggettate alla mediazione obbligatoria
Le ipotesi di mediazione obbligatoria sono oggi identificate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 e riguardano le controversie vertenti in materia di: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.


Per dette controversie vige pertanto la regola della condizione di procedibilità della domanda di mediazione introdotta dal richiamato art. 5, comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 2010.

L’Avv. Andrea Giugni dopo aver partecipato al corso di formazione svolto in conformità all’art. 18 co.2 lett. F del Decreto Interministeriale del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello sviluppo Economico del 18.10.2010 n.180 pubblicato su G.U. del 4/11/2010 ed avere superato il Corso di Formazione ha ricevuto l’attestato di “Mediatore Professionista” presso l’Ente di Formazione dei Mediatori Forensi di Roma dove a tutt’oggi esercita.

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In aggiornamento.

L’Avvocato Giugni ha applicato la propria passione del diritto anche nel settore dello sport, dove da anni ha ricopre cariche in seno agli organi di giustizia delle principali federazioni Italiane Sportive.

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L’Avv. Andrea Giugni è stato membro della Corte Federale di Appello della FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO, che gestisce e promuove le attività rotellistiche in Italia sotto l'egida del C.O.N.I., ed attualmente è membro supplente del Tribunale Federale che giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

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L’Avv. Andrea Giugni ha ricoperto la carica di Supplente Giudice Sportivo Nazionale dei campionati di serie B, C ed attualmente ricopre quello di serie A/1 e A/2 Femminile. 
Il Giudice Sportivo Nazionale Il Giudice Sportivo Nazionale è organo monocratico di prima istanza, competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I giudici supplenti eventualmente nominati coadiuvano il Giudice Sportivo Nazionale e lo sostituiscono in caso di impedimento.


Il Giudice Sportivo Nazionale provvede d’ufficio, in base alle notizie desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del commissario di campo a omologare le gare dei Campionati e dei Tornei organizzati dalla FIP. Allo stesso compito provvedono, con riguardo ai Campionati e Tornei regionali, i Giudici Sportivi Territoriali. Gli atti di omologazione sono impugnabili secondo le norme del presente Regolamento.


Il Giudice Sportivo Nazionale e, con riguardo ai Campionati e Tornei regionali, i Giudici Sportivi Territoriali, d’ufficio o su istanza della parte interessata, revocano i provvedimenti affetti da errore materiale o da errore sulla persona dell’autore dell’infrazione.
Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:


a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;

b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
e) ogni altro fatto rilevante per l’ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

 

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